Art. 3.
(Istituzione di case da gioco periodiche o stagionali).

      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.
      2. I comuni designati come sede della casa da gioco definiscono, con apposita convenzione deliberata dai rispettivi consigli comunali, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali della casa da gioco.

 

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